Aspetti chiave del 2° pilastro

Obiettivi e aspetti chiave del 2o pilastro

Contrariamente all’AVS, che è obbligatoria per l’intera popolazione, la previdenza professionale è destinata ai lavoratori e lavoratrici che superano una determinata soglia salariale (soglia d’ingresso). Con i contributi della cassa pensione le persone che esercitano un’attività lucrativa non solo creano una propria previdenza per la vecchiaia, ma assicurano anche i rischi di decesso e invalidità.

Regime obbligatorio e sovraobbligatorio LPP

La LPP è una legge quadro che prescrive solo le prestazioni minime legali (regime obbligatorio LPP), che devono essere sempre rispettate dalle casse pensione. Oltre a ciò, una cassa può, come nel caso di Previs, prevedere nei suoi regolamenti delle prestazioni che superano le prestazioni minime legali. In questo contesto, si parla di cassa pensione con prestazioni integrate, che fornisce una prestazione complessiva comprendente sia le prestazioni obbligatorie che quelle sovraobbligatorie. L’importo della quota obbligatoria può essere determinato solo sulla base di un conto testimone. Ogni cassa pensione con prestazioni integrate deve tenerlo per dimostrare che la prestazione totale corrisponde almeno a quella del regime obbligatorio LPP.

Importi limite e salari assicurati nella LPP

 

Interesse LPP e interesse applicato nel regime obbligatorio e sovraobbligatorio

Il Consiglio federale fissa annualmente il tasso d’interesse minimo LPP per la parte obbligatoria. Con la sua collaborazione, le commissioni di previdenza delle singole casse di previdenza di Previs decido-no, ogni volta nel quarto trimestre in maniera retroattiva, se applicare questo tasso d’interesse minimo o, a seconda dell’andamento della cassa, se fissare un tasso d’interesse più alto o più basso, ad es. in base al rendimento degli investimenti, all’ammontare del grado di copertura o in caso di risanamen-to L’approvazione avviene da parte del consiglio di fondazione di Previs. Previs applica un tasso d’interesse integrato sia per la parte obbligatoria che per quella sovraobbligatoria.

Inizio dell’assoggettamento alla LPP (Regolamento, art. 6.1)

I lavoratori e lavoratrici che hanno compiuto 17 anni e percepiscono un salario annuo soggetto all’AVS superiore alla soglia d’ingresso (stato al 2024: CHF 22’050), sono obbligatoriamente assicurati per i rischi di decesso e invalidità a partire dal 1o gennaio dell’anno successivo. L’effettivo risparmio per la vecchiaia inizia solo il 1o gennaio successivo al compimento del 24o anno di età.

Assoggettamento alla LPP

 

Osservazione: I valori validi per la soluzione previdenziale del vostro datore o della vostra datrice di lavoro sono riportati nel documento «Piano previdenziale» – vedi Modello di piano previdenziale.

Presso Previs, il datore o la datrice di lavoro può scegliere il processo di risparmio per i suoi collaboratori e collaboratrici già a partire dall’età di 20 anni.

 

Somma di coordinamento e salario assicurato (Regolamento, artt. 10.2, 10.3)

La somma di coordinamento (detta anche trattenuta di coordinamento) è l’importo detratto dal salario annuo AVS (salario lordo secondo il certificato di salario). L’importo rimanente corrisponde al salario annuo assicurato, che funge da base per il calcolo dei contributi ordinari alla previdenza professionale. La somma di coordinamento tiene conto del fatto che una parte del reddito è già assicurata nell’ambito del 1° pilastro (AVS/AI). 

Montant de coordination LPP: 7/8 de la rente de vieillesse AVS maximale (2024 = CHF 25’725); pour les personnes employées à temps partiel avec ou sans prise en compte du taux d’occupation.

  CHF
Salario annuo AVS, grado d’occupazione 100%
./. trattenuta di coordinamento
Salario assicurato
70’000.00
25’725.00
44’275.00
Salario annuo AVS, grado d’occupazione 50%
./. trattenuta di coordinamento (25’725 × 50%)
Salario assicurato
40’000.00
12’862.50
27’137.50

 

È inoltre possibile assicurare il salario annuo AVS senza somma di coordinamento o utilizzare una somma di coordinamento diversa da quella indicata nella tabella precedente.

Aliquota di conversione (Regolamento, appendice 1)

Con l’aliquota di conversione, l’avere di vecchiaia viene convertito in una rendita annua (rendita di vecchiaia o d’invalidità). Con un avere di CHF 100’000 e un’aliquota di conversione ad es. del 5.5%, la rendita annua ammonta a CHF 5’500. Anche in questo caso, Previs applica come cassa con prestazioni integrate un’aliquota di conversione uniforme per la parte obbligatoria e per la parte sovraobbligatoria. L’aspettativa di vita tendenzialmente in aumento e le minori prospettive di ricavi dai mercati d’investimento si ripercuotono sulle rendite future. Per le casse pensione ciò significa che al momento del pensionamento lo stesso avere di vecchiaia deve essere sufficiente per un periodo più lungo e che il capitale rimanente deve essere remunerato con un interesse inferiore a quanto previsto originariamente. La riduzione dell’aliquota di conversione è una misura possibile per contrastare questa evoluzione, in modo da garantire le rendite anche alle generazioni future. Le rendite già in corso sono soggette al cosiddetto diritto acquisito e sono ancora oggi inviolabili.

Piani previdenziali

Il datore o la datrice di lavoro ha l’obbligo di assicurare il proprio personale almeno in conformità alle disposizioni legali per la parte obbligatoria o volontariamente con ulteriori prestazioni nella parte sovraobbligatoria. Nelle casse di previdenza Comunitas e Service Public, Previs offre elementi di piani modulari e collaudati per i settori risparmio e rischio. L’istituto collettivo aperto a tutti i settori permette di allestire liberamente la soluzione previdenziale che può quindi essere adattata esattamente alla struttura e alle esigenze dell’affiliazione. Il datore o la datrice di lavoro determina il piano previdenziale adatto, solitamente pariteticamente con le rappresentanze dei lavoratori e lavoratrici.

Contributi di datore/trice di lavoro e lavoratori/trici

I contributi sono versati su base proporzionale dal datore o dalla datrice di lavoro e dai lavoratori e lavoratrici. Il datore o la datrice di lavoro assume almeno il 50% di questi costi. Il rapporto contributivo può essere modificato a favore del lavoratore o della lavoratrice. I contributi del lavoratore o della lavoratrice sono dedotti dal salario ogni mese e versati a Previs dal datore o dalla datrice di lavoro.

Contributi/ricavi del terzo contribuente

Come cosiddetto terzo contribuente, oltre ai contributi dei datori e datrici di lavoro e dei lavoratori e lavoratrici, si considerano anche i ricavi finanziari da investimenti patrimoniali. Maggiori informazioni sugli investimenti di Previs sono disponibili alle pagine Gli investimenti – il terzo contribuente oppure previs.ch/it/vermoegensanlagen.