Disdetta (Regolamento, art. 21)

Se Antonio Parma cambia lavoro ed entra in un nuovo istituto di previdenza, la sua prestazione d’uscita (prestazione di libero passaggio) deve essere trasferita alla nuova cassa pensione. Nella pratica, tuttavia, non è sempre così. Per esempio, se Antonio Parma

  • diventa disoccupato e non ha in vista un nuovo lavoro,
  • prende un congedo non pagato per viaggiare,
  • riduce il suo grado di occupazione e non raggiunge più il salario minimo.

Se si verifica uno di questi casi, Previs trasferisce la prestazione di uscita su un conto di libero passaggio (conto bloccato) presso una banca. Non appena Antonio Parma riprende un’attività lavorativa dopo la pausa o raggiunge di nuovo il salario minimo, deve chiudere il conto di libero passaggio e versare gli averi alla nuova cassa pensione.

In determinati casi, Antonio Parma può richiedere il pagamento della prestazione di uscita anche sul suo conto, se

  • lascia definitivamente la Svizzera,
  • inizia un’attività lucrativa indipendente a titolo principale,
  • la prestazione d’uscita è inferiore all’ammontare del suo contributo annuo

Nel caso di un pagamento in contanti dovuto all’emigrazione, è rilevante il Paese in cui Antonio Parma vuole trasferirsi. Se risiede nell’area UE/AELS e lì è soggetto all’assicurazione obbligatoria contro i rischi di vecchiaia, decesso e invalidità, può farsi corrispondere in contanti solo la parte sovraobbligatoria della sua prestazione d’uscita. La parte obbligatoria deve rimanere in Svizzera ed essere trasferita su un conto di libero passaggio. Informazioni complete sul pagamento in contanti sono disponibili al sito verbindungsstelle.ch.

Dopo il matrimonio, il pagamento in contanti è possibile solo con il consenso scritto della moglie. La firma deve essere autenticata pubblicamente (notaio) o su presentazione di documenti ufficiali (carta d’identità/passaporto) presso la sede di Previs.
 

Destinazione della prestazione d’uscita in seguito a una disdetta