Invalidità

Invalidità (Regolamento, artt. 19, 24.1)

Antonio Parma soffre di burnout e non può più continuare la sua attività professionale per diverso tempo. Dopo tre mesi non è più tenuto a versare contributi (esonero dal pagamento dei premi). Previs continua tuttavia ad accumulare e a pagare gli interessi sull’avere di vecchiaia fino all’età ordinaria di pensionamento. Durante la sua incapacità lavorativa, Antonio Parma percepisce un’indennità giornaliera in caso di malattia (stipendio suppletivo) come previsto dalle condizioni del contratto d’indennità giornaliera in caso di malattia tra il datore o la datrice di lavoro e l’assicurazione. La cassa pensione è tenuta a versare le prestazioni al termine dell’assicurazione d’indennità giornaliera in caso di malattia o quando l’assicurazione invalidità (AI) è tenuta a versare le sue prestazioni. La futura rendita AI dipende dal grado d’invalidità (limitazione della capacità lavorativa in percentuale), determinato dall’ufficio AI competente.

Gardo d'invalidità dell'AI Diritto alla rendita in % della rendita totale
40% 25.0%
41% 27.5%
42% 30.0%
43% 32.5%
44% 35.0%
45% 37.5%
46% 40.0%
47% 42.5%
48% 45.0%
49% 47.5%
50% - 69% corrisponde al grado AI effettivo
dal 70% rendita d’invalidità totale

 

L’obbligo di prestazione di Previs inizia al più presto alla scadenza della continuazione del versamento del salario completo o all’esaurimento dell’indennità giornaliera in caso di malattia (di regola dopo 24 mesi), di cui almeno la metà è cofinanziata dal datore o dalla datrice di lavoro.

In caso d’invalidità dovuta a malattia, come nel nostro esempio il burnout, Antonio Parma ha diritto a una rendita AI di Previs. Tuttavia, tutte le prestazioni che riceve non possono superare il 90% della perdita di reddito presunta. Ciò vale anche in caso di invalidità in seguito a infortunio.

Fortunatamente, Antonio Parma si riprende rapidamente e già dopo sette mesi è completamente abile al lavoro. Il suo rapporto di assicurato viene riattivato in misura adeguata. Ciò significa che i contributi gli vengono addebitati a partire dal momento in cui recupera la capacità di guadagno.

La notifica tempestiva dell’incapacità lavorativa è fondamentale per il reinserimento professionale. Le possibilità di reintegrazione sono ottimali se la notifica avviene dopo 30 giorni di incapacità lavorativa o dopo assenze ricorrenti brevi dovute a malattia durante un anno.